La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 24 e 25 del 27 febbraio 2019 ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, in quanto non conforme ai canoni di legalità, sub specie di precisione, determinatezza e prevedibilità:
- gli art. 1 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e 19 della legge 22 maggio 1975 n. 152 (disposizioni a tutela dell’ordine pubblico) (nei testi vigenti fino all’entrata in vigore del codice antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159) nella parte in cui consentono l’applicazione della misure di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con o senza obbligo o divieto di soggiorno nonché il sequestro e la confisca previsti dall’art. 2 ter della legge 31 aggio 1965 n. 575 (disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso anche straniere) ai soggetti indicati nell’art. 1, numero 1) della legge n. 1423 del 1956 (ovvero le persone che “debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dedite a traffici delittuosi”);
- l’art. 75 comma 2 e comma 1 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione) nella parte in cui prevedono come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno e come contravvenzione la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno, ove la violazione consista nell’inosservanza delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”.