Intercettazione ambientale a mezzo di captatore informatico eseguita all’estero

La Seconda Sezione della Corte di Cassazione con sentenza n. 29362 del 22/07/20 (depositata in data 22/10/20) ha affermato che l’intercettazione ambientale a mezzo captatore informatico inoculato in Italia ed eseguita anche all’estero per lo spostamento della persona intercettata, non richiede l’attivazione di una rogatoria, atteso che l’installazione del captatore avviene in territorio nazionale e la captazione nei suoi sviluppi finali e conclusivi si realizza in Italia attraverso le centrali di ricezione che fanno capo alla Procura della Repubblica.

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