Con sentenza resa in data 30 maggio 2019 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che “la commercializzazione di Cannabis Sativa light e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati; pertanto integrano il reato di cui all’art. 73 commi 1 e 4 D.P.R. 309/90 le condotte di cessione, vendita e, in genere, commercializzazione al pubblico , a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla Cannabis Sativa Light, salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante”